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Detrazione fiscale
Per le spese documentate sostenute entro il 31 Dicembre 2011 - relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti le finestre comprensive di infissi - spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 €, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 (qui a destra).

La detrazione fiscale è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 Febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni.
PER OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE (IN CASO DI SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE) È NECESSARIA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a. Fattura con evidenziato a parte il costo della manodopera
b. Pagamento a mezzo bonifico bancario con esplicito riferimento al motivo dell'avvenuto pagamento
c. Codice fiscale del beneficiario della detrazione
d. Codice fiscale/partita iva del fornitore e. Asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre esistenti (può essere rilasciato dal fornitore di serramenti)
f. Asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre nuove (può essere rilasciato dal fornitore di serramenti)

È inoltre necessario che il beneficiario della detrazione fiscale compili a video sul sito www.enea.it la scheda informativa dell'intervento (allegato F del decreto ministeriale 7 Aprile 2008) entro 90 gg dalla fine dei lavori.
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